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Sez. 3, Sentenza n. 13598 del 16/12/2014 Ud. (dep. 31/03/2015) Rv. 262858 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Atto di prostituzione - Contatto fisico - Necessità - Esclusione - Atto sessuale a pagamento - Sufficienza.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262858-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO

In materia di prostituzione, al fine della integrazione dell'atto di meretricio non è necessario un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione, essendo sufficiente che la condotta del soggetto che si prostituisce dietro pagamento di un corrispettivo sia finalizzata, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)