Sez. 1, Sentenza n. 2358 del 12/10/2023 Cc. (dep. 19/01/2024) Rv. 285616-01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Detenuta madre – Applicazione della detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena – Inidoneità del domicilio – Applicabilità della detenzione domiciliare “speciale” ex art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen. – Condizioni.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
In tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per madri di prole di età inferiore a un anno, ove non sussistano le condizioni per il differimento della pena obbligatorio ex art. 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a causa dell'inidoneità del domicilio indicato ai fini della custodia, è applicabile, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-
quinquies, comma 1-bis, ord. pen., da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
Cod. Pen. art. 146 com. 1 lett. 2), Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)