Sez. 1, Sentenza n. 12565 del 03/03/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 262301 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Applicazione "ex officio" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto in rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod.pen., il Tribunale di sorveglianza, anche in mancanza di una richiesta dell'interessato, può disporre "ex officio" la detenzione domiciliare ove ritenga tale misura più rispondente sia agli interessi della collettività che a quelli del condannato, valutati questi ultimi oggettivamente e complessivamente, anche nella prospettiva della ineludibilità della esecuzione della pena, una volta venute meno le ragioni del rinvio. (Fattispecie in cui la persona detenuta aveva chiesto il differimento dell'esecuzione di pena in quanto madre di un bambino in età inferiore ad un anno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)