Sez. 1, Sentenza n. 12174 del 15/09/2000 (Rv. 540183 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Rilevabilità d'ufficio - In ogni stato e grado e anche in sede di legittimità - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno (nella specie la S.C. ha rilevato d'ufficio il difetto di legitimatio ad causam dell'ex amministratore e del socio all'azione di risoluzione del contratto stipulato dal liquidatore della società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)