Sez. L, Sentenza n. 2517 del 06/03/2000 (Rv. 534635 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Rilevabilità d'ufficio - In ogni stato e grado e anche in Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)
Il difetto di legittimazione ad agire costituisce questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche dinanzi alla Corte di cassazione. La verifica della legittimazione si effettua sulla base del diritto o rapporto sostanziale così come affermato dall'attore e non già della sua effettiva esistenza (nel caso di specie la S.C. ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo da parte di un partito politico, per essere stato il decreto emesso nei confronti di una federazione provinciale, e ha conseguentemente cassato con rinvio la sentenza d'appello, affermando che restava in tal modo travolta anche la sentenza di primo grado, con la sola esclusione del decreto ingiuntivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)