Sez. 1, Sentenza n. 5825 del 16/03/2006 (Rv. 589173 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U immigrazione - Mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine di legge - Espulsione automatica dello straniero - Preclusione - Forza maggiore ex art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Nozione - Prova - Onere a carico del soggetto che la adduce.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, la forza maggiore la cui sussistenza, ai sensi dell' art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, esclude l'automatica adozione del decreto d'espulsione nei confronti dello straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno entro il termine prescritto dall'art. 5, comma 2, del medesimo testo normativo, costituisce una causa di non punibilità dell'autore della condotta, mutuata dal sistema penale, qualificabile quale "vis cui resisti non potest", la cui prova incombe sul soggetto che la deduce. Tale causa di esclusione dell'elemento psicologico dell'atto illecito, sia penale che civile, deve consistere in un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, derivante da cause esterne e non imputabile a chi la invochi. La violazione del dettato normativo, che impone di richiedere il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni dall'ingresso in Italia, si può, quindi, escludere nel caso in cui il giudice ritenga detta condotta determinata da un fatto oggettivo, ostativo in modo assoluto, perché non riconducibile alla volontà del soggetto entrato in territorio italiano, della conoscenza dell'obbligo imposto per la sua regolare permanenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)