Sez. 1, Ordinanza n. 20504 del 28/09/2007 (Rv. 598929 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Stranieri muniti del permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea - Inosservanza dell'obbligo di dichiarare la loro presenza al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato - Conseguenze - Espulsione - Automatismo - Esclusione - Natura discrezionale del provvedimento di espulsione - Conseguenze - Prova del requisito cronologico per l'insorgenza del potere espulsivo discrezionale - Onere a carico dell'Amministrazione - Sussistenza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di immigrazione, nei confronti degli stranieri extracomunitari muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente, rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea (nella specie Grecia), che non osservino l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), di dichiarare la loro presenza al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, viene applicata in ogni caso una sanzione amministrativa, ma non opera l'espulsione automatica di cui all'art. 13, comma 3, del T.U., essendo rimesso al Prefetto di valutare in caso di protrazione della negligenza per oltre 6o giorni, l'opportunità della espulsione amministrativa. Ne consegue che grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova del requisito cronologico per l' insorgenza del potere espulsivo discrezionale e, cioè, con riguardo al trascorrere di più di 6o giorni dall'ingresso, della stessa data di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)