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Sez. 5, Sentenza n. 1147 del 22/01/2010 (Rv. 611770 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI NEGATIVI | Art. 75, sesto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Abrogazione da parte dell'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Effetto - Regime di prova dei costi - Ampliamento - Conseguenze in tema di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di realizzazione di un opificio industriale.
Stato
decisa il 2010-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611770-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI NEGATIVI

In tema di imposte sui redditi, l'abrogazione, da parte dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, del sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - il quale escludeva la deducibilità delle spese ed altri componenti negativi in caso di omessa od irregolare registrazione - ha comportato un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente (che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dal quarto comma dell'art. 75 cit.), con la conseguenza che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, anche i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché il contribuente ne dimostri l'effettiva sussistenza, l'ammontare e l'inerenza. (Fattispecie in tema di realizzazione di un opificio industriale, in cui la S.C. ha escluso che la presenza "in loco" del manufatto fosse elemento probatorio sufficiente a dimostrare l'effettività del costo esposto, in mancanza della prova dell'identità dei soggetti, diversi dagli emittenti delle fatture per operazioni inesistenti, che avrebbero eseguito materialmente l'opera e dell'ammontare dei pagamenti eseguiti in loro favore).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)