Sez. 5, Sentenza n. 3305 del 11/02/2009 (Rv. 606697 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito - Prova - Abrogazione del sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 da parte dell'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Effetti - Incidenza sul principio di ripartizione dell'onere della prova - Esclusione - Conseguenze - Mera annotazione del costo sul libro giornale - Efficacia probatoria della sussistenza del costo - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
Il principio (introdotto dall'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, che ha abrogato il sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) in virtù del quale è consentito all'imprenditore, in sede di accertamento dell'imposta sul reddito, dedurre dal reddito imponibile anche i costi d'impresa non risultanti dalle scritture contabili non costituisce una deroga alle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova, restando, quindi, a carico dell'imprenditore (ovvero, dopo il suo fallimento, del curatore fallimentare) dimostrare di avere effettivamente sostenuto i costi dei quali chiede la deduzione, prova, questa, che, ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., non può essere fornita attraverso la mera annotazione del costo nel libro giornale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 6, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5, Cod. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)