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Sez. L, Sentenza n. 2820 del 08/05/1984 (Rv. 434850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - VALUTAZIONE DELLA SUFFICIENZA RISPETTO ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - VALUTAZIONE DELLA SUFFICIENZA RISPETTO ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - CRITERI.*

La valutazione della sufficienza o meno della retribuzione alle esigenze di vita del lavoratore deve essere effettuata con la considerazione "in concreto" della "globale" retribuzione in atto percepita dal lavoratore e comprendente ogni emolumento, inclusi gli eventuali superminimi salariali corrisposti, senza considerare atomisticamente un singolo frammento retributivo, né ipotizzare ed anticipare al presente una realtà meramente potenziale come l'adeguamento futuro del minimo tabellare attraverso l'indennità di contingenza.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)