Sez. L, Sentenza n. 6392 del 16/12/1985 (Rv. 443473 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO, DETERMINATO DAL DATORE DI LAVORO, MIGLIORATIVO DEI MINIMI CONTRATTUALI, PER UNA DETERMINATA QUALIFICA O POSIZIONE DI LAVORO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO, DETERMINATO DAL DATORE DI LAVORO, MIGLIORATIVO DEI MINIMI CONTRATTUALI, PER UNA DETERMINATA QUALIFICA O POSIZIONE DI LAVORO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il datore di lavoro, ancorché abbia facoltà di accordare ad alcuni dipendenti, in considerazione di particolari meriti o di speciali circostanze, condizioni più favorevoli di quelle previste dal contratto collettivo, non esistendo nel nostro ordinamento un principio generale che imponga parità di trattamento nei rapporti di lavoro, tuttavia è vincolato alle determinazioni, seppur unilaterali, con cui definisce il trattamento retributivo, migliorativo dei minimi contrattuali, per una determinata qualifica o posizione di lavoro. (V 2820/84, mass n 434850; (V 746/82, mass n 418567).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)