Sez. 1, Sentenza n. 14672 del 24/09/1990 Ud. (dep. 09/11/1990) Rv. 185707 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - NULLITÀ DEL GIUDIZIO CONTUMACIALE - CASI E PRESUPPOSTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - NULLITÀ DEL GIUDIZIO CONTUMACIALE - CASI E PRESUPPOSTI.*
In caso di mancata comparizione dell'imputato per asserito, legittimo impedimento, sussiste nullità del giudizio contumaciale solo quando la prova dell'impedimento non sia stata presa in esame dal giudice ed il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio non sia motivato. Quando, invece, tale prova sia stata valutata negativamente e la relativa ordinanza sia stata adeguatamente motivata, non sussiste nullità ed il provvedimento non è soggetto ad impugnazione. Al giudice di legittimità non spetta, pertanto di valutare e censurare il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito in ordine all'impedimento a comparire addotto dall'imputato. Egli deve limitarsi ad accertare se il potere discrezionale, attribuito al giudice del dibattimento dallo art. 497 comma terzo cod. proc. pen., sia stato - o meno - esercitato sulla base di un'adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici. (Conf mass n 157242; (Conf mass n 143537, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)