Sez. 1, Sentenza n. 938 del 29/09/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157242 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
Il giudice di merito è libero di negare attendibilità alla prova dell'impedimento a comparire dell'imputato mediante esibizione di certificato medico, sia per quanto attiene alla veridicità della certificazione, sia per ciò che concerne la natura, gravità e attualità dell'impedimento, anche se deve dar ragione del suo convincimento con motivazione logica ed adeguata. Al giudice di legittimità non spetta pertanto valutare e censurare il merito dell'apprezzamento compiuto nella decisione impugnata in ordine all'impedimento a comparire addotto dall'imputato, ma deve limitarsi ad accertare se il potere discrezionale attribuito al giudice del dibattimento dall'art. 497, terzo comma, cod. proc. pen. sia stato o meno esercitato sulla base di una motivazione adeguata, immune da vizi logico - giuridici. (Conf mass n 143537 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)