Sez. 2, Sentenza n. 26517 del 16/06/2009 Ud. (dep. 25/06/2009) Rv. 244723 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Art. 99 comma quinto cod. pen. - Prevalenza sulla disposizione ex art. 63 comma quarto cod. pen. - Fondamento.
RECIDIVA - REITERATA
La previsione dell'obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva reiterata specifica, di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. determina l'obbligatorietà dell'aumento di pena per le circostanze aggravanti ad effetto speciale che qualificano i reati indicati dall'art. 407, comma secondo lett. a), cod. proc. pen., così derogando alla previsione di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., che prevede, in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'applicazione soltanto della pena stabilita per la circostanza più grave, sia pure con possibilità per il giudice di aumentarla.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)