Sez. 2, Sentenza n. 46243 del 05/12/2007 Ud. (dep. 11/12/2007) Rv. 238521 - 01
RECIDIVA - REITERATA | L. n. 251 del 2005 - Recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti - Operatività - Condizioni.
RECIDIVA - REITERATA
Il divieto di prevalenza, nel giudizio di comparazione, delle circostanze attenuanti nel caso di recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. opera soltanto se il giudice in concreto ritenga di disporre l'aumento di pena per la recidiva, oltre che nel caso in cui la recidiva reiterata sia obbligatoria per essere il nuovo delitto compreso nell'elencazione di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)