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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6009 del 04/03/2020 (Rv. 657274 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | Domanda riconvenzionale inammissibile per tardività della costituzione - Rilevanza come eccezione ai fini dell'esame della domanda principale - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657274-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE

Il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)