Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 19/05/2015 (Rv. 635409 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | Domanda riconvenzionale inammissibile per tardività della costituzione - Rilevanza come eccezione ai fini dell'esame della domanda principale - Configurabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE
La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ., non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice, sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni (ovvero, nella specie, entro quello di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)