Sez. L, Sentenza n. 10121 del 28/11/1994 (Rv. 488858 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Valorizzazione di alcune delle prove assunte - Sufficienza - Confutazione esplicita delle altre - Necessità - Esclusione.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Il giudice del merito ha il potere discrezionale di fondare il proprio convincimento su alcune risultanze probatorie anziché su altre, purché ne dia adeguata motivazione, dalla quale peraltro è sufficiente che risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia formato attraverso una valutazione complessiva delle risultanze probatorie ed appaia logico e coerente il preminente valore attribuito, sia pure per implicito, alle risultanze utilizzate, senza necessità di esplicita confutazione delle altre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)