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Sez. L, Sentenza n. 10121 del 28/11/1994 (Rv. 488858 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Valorizzazione di alcune delle prove assunte - Sufficienza - Confutazione esplicita delle altre - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488858-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Il giudice del merito ha il potere discrezionale di fondare il proprio convincimento su alcune risultanze probatorie anziché su altre, purché ne dia adeguata motivazione, dalla quale peraltro è sufficiente che risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia formato attraverso una valutazione complessiva delle risultanze probatorie ed appaia logico e coerente il preminente valore attribuito, sia pure per implicito, alle risultanze utilizzate, senza necessità di esplicita confutazione delle altre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)