Sez. 1, Sentenza n. 2767 del 07/03/1992 (Rv. 476117 - 01)
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione delle prove - In genere | Motivazione relativa - Congruità - Estremi.
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione delle prove - In genere
Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli elementi non menzionati o non accolti, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)