Sez. 1, Sentenza n. 2229 del 29/10/1970 (Rv. 348374 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DELLO APPELLO - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - EFFICACIA NEI RIGUARDI DELL'INGIUNZIONE FISCALE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DELLO APPELLO - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - EFFICACIA NEI RIGUARDI DELL'INGIUNZIONE FISCALE - ESCLUSIONE.*
L'annullamento, da parte della commissione centrale delle imposte della declaratoria di inammissibilita (per inosservanza del precetto del solve et repete, nelle more dichiarato incostituzionale) emessa dalla commissione provinciale, non travolge l'ingiunzione fiscale fondata sulla valutazione della commissione distrettuale, la quale, essendo la relativa decisione munita per legge di esecutivita provvisoria, ai sensi dell'art 4, comma primo del RDL 15 marzo 1942 n 186, obbliga il contribuente al pagamento del tributo, anche se la decisione di primo grado sia stata gravata di appello.*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1942 num. 186 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)