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Sez. 1, Sentenza n. 1908 del 19/06/1972 (Rv. 358984 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - MAGGIOR VALORE ACCERTATO DALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - INGIUNZIONE PER LA RELATIVA IMPOSTA - NULLITA OD IRREGOLARITA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358984-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - MAGGIOR VALORE ACCERTATO DALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - INGIUNZIONE PER LA RELATIVA IMPOSTA - NULLITA OD IRREGOLARITA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE - IRRILEVANZA.*

La nullita o l'omissione della notificazione della decisione della commissione distrettuale non puo dar luogo a declaratoria di illegittimita, sotto il profilo formale, dell'ingiunzione emessa per la riscossione dell'imposta relativa al maggior valore accertato dalla commissione stessa, in quanto il vizio o l'omissione concerne una formalita che non incide sulla sussistenza della pretesa tributaria. (V 2229'70, mass n 348374).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 5, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 31 CORTE COST., Legge 05/03/1942 num. 186 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)