Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 16/04/2003 (Rv. 562218 - 01)
COMODATO - DURATA | Mancanza del termine finale - Conseguenze - Possibilità per il comodante di chiedere la restituzione del bene "ad nutum" - Condizioni - Limiti.
COMODATO - DURATA
Nel contratto di comodato, caratterizzato dalla temporaneità d'uso, la mancanza di un termine finale direttamente previsto dalle parti non autorizza il comodante a richiedere "ad nutum" la restituzione della cosa, quando sia possibile ravvisare una indiretta determinazione di durata attraverso la delimitazione dell'uso consentito della cosa, desumibile dalla natura di essa, dalla professione del comodatario, dall'esame degli interessi e dalle utilità perseguite dai contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)