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Sez. 3, Sentenza n. 2719 del 08/03/1995 (Rv. 490996 - 01)

COMODATO - DURATA | Mancanza del termine finale - Conseguenze - Possibilità per il comodante di chiedere la restituzione del bene "ad nutum" - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di comodato all'Enel di un vano adibito a cabina elettrica.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490996-01

COMODATO - DURATA

Nel contratto di comodato, caratterizzato dalla temporaneità d'uso.la mancanza di un termine finale direttamente previsto dalle parti non autorizza il comodante a richiedere "ad nutum" la restituzione della cosa, quando sia possibile ravvisare una indiretta determinazione di durata attraverso la delimitazione dell'uso consentito della cosa, desumibile dalla natura di essa, dalla professione del comodatario, dall'esame degli interessi ed alle utilità perseguiti dai contraenti ed assegnatari a finalità del negozio. (Nella specie, applicando tale principio la s.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di accertare se un 'implicita determinazione di durata fosse desumibile dalla clausola con la quale, in un comodato all'ENEL del vano di un fabbricato perché fosse utilizzato quale cabina elettrica, era stato previsto che la concessione in uso del vano sarebbe durata fin quando l'ENEL avesse tenuto in servizio la cabina per la distribuzione di energia sia agli abitanti del fabbricato che a quelli dei fabbricati vicini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)