Sez. L, Sentenza n. 7668 del 17/12/1986 (Rv. 449664 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CASE DI CURA - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE INDUSTRIE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - APPLICABILITÀ - QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 18 CITATO IN RELAZIONE ALL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CASE DI CURA - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE INDUSTRIE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - APPLICABILITÀ - QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 18 CITATO IN RELAZIONE ALL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Le qualificazioni giuridiche adottate, per la formulazione dei propri precetti, da una legge speciale non possono essere intese che alla stregua delle prescrizioni normative generali, tranne che la legge speciale abbia, esplicitamente o implicitamente, inteso adottarle con un contenuto diverso o in un'accezione propria di particolari discipline. Pertanto, al fine di stabilire la natura industriale o non di un'azienda in relazione agli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo di cui all'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), occorre far riferimento - in Mancanza di un criterio distintivo proprio di tale disciplina o di un rinvio ad altre specifiche normative - alla nozione generale d'impresa industriale dettata dall'art. 2195 n. 1 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza che gli sgravi anzidetti spettano anche alle case di cura, atteso che esse costituiscono vere e proprie imprese industriali, in quanto, normalmente dotate di una complessa ed articolata organizzazione tecnica, svolgono, oltre all'attività sanitaria di cura e di assistenza degli ammalati, un'attività ricettizia e, in sostanza, attraverso l'organizzazione di capitale e di lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi. L'eccezione d'incostituzionalità del citato art. 18, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, cost., sul rilievo che la norma denunciata, ove interpretata nel senso dell'estensibilità degli sgravi contributivi alle case di cura, sarebbe priva di copertura finanziaria, è manifestamente infondata. (V 6064/86, mass n 448387; (V 4741/85, mass n 442167; (V 3643/83, mass n 428535; (Conf 1604/85, mass n 439594).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 19, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 20, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)