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Sez. L, Sentenza n. 4741 del 01/10/1985 (Rv. 442167 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONCESSIONE DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI - CONDIZIONI - CASE DI CURA - AZIENDE INDUSTRIALI - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442167-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONCESSIONE DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI - CONDIZIONI - CASE DI CURA - AZIENDE INDUSTRIALI - CONFIGURABILITÀ.*

Ai fini della concessione dello sgravio degli oneri sociali di cui all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918 convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (successivamente art. 59 del T.U. Delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218) sono da ricomprendere nella nozione di "aziende industriali" anche le case di cura che, in quanto forniscono prestazioni inerenti alla degenza degli ammalati, oltre ad attività diagnostica e terapeutica di natura intellettuale affidata a sanitari, svolgono attività diretta alla produzione di servizi alla stregua dell'art. 2195 cod. civ.. (Conf 1604/85, mass n 439594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)