Sez. 2, Sentenza n. 7321 del 10/12/1986 (Rv. 449377 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - PATTUIZIONI DI VENDITE IMMOBILIARI RECANTI LIMITAZIONI ALLA UTILIZZAZIONE O GODIMENTO DI UN FONDO A VANTAGGIO DI ALTRO FONDO - COSTITUZIONE DI SERVITÙ - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE (VINCOLO DI NON UTILIZZAZIONE EDIFICATIVA ASSUNTO DALL'ALIENANTE).*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - PATTUIZIONI DI VENDITE IMMOBILIARI RECANTI LIMITAZIONI ALLA UTILIZZAZIONE O GODIMENTO DI UN FONDO A VANTAGGIO DI ALTRO FONDO - COSTITUZIONE DI SERVITÙ - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE (VINCOLO DI NON UTILIZZAZIONE EDIFICATIVA ASSUNTO DALL'ALIENANTE).*
Le pattuizioni con cui nelle vendite immobiliari i contraenti pongono limitazioni all'utilizzazione o al godimento di un fondo, per assicurare ad un altro fondo particolari utilità, vantaggi, amenità o comodità, sono costitutive di vere e proprie servitù, titolare delle quali è il proprietario del fondo dominante ed alla cui osservanza è tenuto il proprietario del fondo servente. (nella specie, il giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla suprema Corte - ha ritenuto che una tale servitù - ravvisata nel vincolo di non utilizzazione edificativa, assunto dall'alienante in relazione ad una striscia di terreno circostante l'edificio compravenduto - fosse ostativa alla costruzione di un casotto all'interno della striscia stessa). (Conf 3630/84, mass n 435621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)