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Sez. 2, Sentenza n. 3630 del 19/06/1984 (Rv. 435621 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - PATTUIZIONI DI VENDITE IMMOBILIARI RECANTI LIMITAZIONI ALL'UTILIZZAZIONE O GODIMENTO DI UN FONDO A VANTAGGIO DI ALTRO FONDO - COSTITUZIONE DI SERVITÙ - CONFIGURABILITÀ - TRASCRIZIONE DI DETTE CLAUSOLE - OPPONIBILITÀ A TUTTI I SUCCESSIVI ACQUIRENTI - CONSEGUENZA NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1984-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435621-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - PATTUIZIONI DI VENDITE IMMOBILIARI RECANTI LIMITAZIONI ALL'UTILIZZAZIONE O GODIMENTO DI UN FONDO A VANTAGGIO DI ALTRO FONDO - COSTITUZIONE DI SERVITÙ - CONFIGURABILITÀ - TRASCRIZIONE DI DETTE CLAUSOLE - OPPONIBILITÀ A TUTTI I SUCCESSIVI ACQUIRENTI - CONSEGUENZA NECESSARIA.*

Le pattuizioni con cui nelle vendite immobiliari i contraenti pongono limitazioni all'utilizzazione o al godimento di un fondo, per assicurare ad un altro fondo particolari utilità, vantaggi, amenità o comodità, sono costitutive di vere e proprie servitù, titolare delle quali è il proprietario del fondo dominante ed alla cui osservanza è tenuto il proprietario del fondo servente, con la conseguenza che tali clausole, ove trascritte, sono opponibili a tutti i successivi acquirenti, a titolo universale o particolare, del fondo gravato. (V 4588/76, mass n 383337; (V 4142/76, mass n 382806; (V 25/75, mass n 373136).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)