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Sez. 3 - , Sentenza n. 17813 del 15/11/2018 Ud. (dep. 30/04/2019) Rv. 275454 - 02

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Bonifica dei siti inquinati – Disciplina dettata dal d.lgs. n. 152 del 2006 – Esclusione della responsabilità per inesigibilità della condotta – Possibilità – Sussistenza – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275454-02

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di bonifica dei siti inquinati, per escludere la responsabilità dal reato di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è necessaria la sussistenza di una causa di giustificazione positivamente disciplinata dall'ordinamento, non essendo invocabile un inesistente principio generale di inesigibilità della condotta, se non quando si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità, oggettiva o soggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituissero causa di inesigibilità della condotta del ricorrente le difficoltà economiche del consorzio di gestione di una discarica, di cui il predetto era amministratore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)