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Sez. 3, Sentenza n. 4441 del 06/03/1996 Ud. (dep. 03/05/1996) Rv. 204423 - 01

Sanità pubblica - In genere | Smaltimento rifiuti - Gestione non autorizzata di discarica - Responsabilità del gestore - Cause di esclusione - Sindaco - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204423-01

Sanità pubblica - In genere

In materia di smaltimento di rifiuti tossici o nocivi, (d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915), per escludere la responsabilità dell'agente, cioè di colui che ha commesso l'azione incriminata (gestione non autorizzata di discarica), è necessario rinvenire una determinata causa di giustificazione fra quelle positivamente disciplinate dall'ordinamento, non essendo invocabile un inesistente principio generale di inesigibilità della condotta, se non quando si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità (oggettiva o soggettiva). In tal senso, è speciale causa di esclusione della punibilità quella prevista dall'art. 12 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, secondo cui il sindaco, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti (cosiddetta ordinanza contingibile e urgente). In mancanza di quest'ultima, tuttavia, il sindaco non può invocare a giustificazione della discarica abusiva la necessità di tutelare la salute della popolazione quando questa tutela poteva essere soddisfatta dallo smaltimento dei rifiuti presso altra discarica più lontana.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 com. 2 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)