Sez. 1, Sentenza n. 422 del 28/01/1977 (Rv. 383969 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - RETTIFICA DELLA DENUNCIA INFEDELE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - RETTIFICA DELLA DENUNCIA INFEDELE.*
In materia d'imposta di successione il contribuente puo far cessare gli effetti del fatto a lui imputabile rettificando la iniziale denuncia infedele, ossia esprimendo un'offerta integrativa di maggior valore in epoca successiva alla liquidazione del tributo principale e anteriore alla Determinazione di quello complementare, anche in Sede di ricorsi alle commissioni tributarie. Ove cio si verifichi, alla amministrazione finanziaria e data la possibilita di acquisire senz'altro il tributo complementare, nei limiti della rettifica effettuata, e cio basta ad esimere il contribuente dall'Onere degli interessi moratori a decorrere dalla data della avvenuta rettifica, anche se l'amministrazione non l'accolga. (Conf 346/76, mass n 379029; (Conf 946/75, mass n 374333; (Conf 404/74, mass n 368109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 43, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 52, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)