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Sez. U, Sentenza n. 404 del 12/02/1974 (Rv. 368109 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - RETTIFICA DI DENUNZIA INFEDELE - OFFERTA INTEGRATIVA DI VALORE - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IRRILEVANZA - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - CESSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368109-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - RETTIFICA DI DENUNZIA INFEDELE - OFFERTA INTEGRATIVA DI VALORE - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IRRILEVANZA - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - CESSAZIONE.*

La rettifica di infedele denuncia di successione, con offerta integrativa di valore, puo essere validamente espressa dal contribuente anche in Sede di ricorso alle commissioni tributarie di primo od ulteriore grado, ed essa, ove sia univoca, non condizionata e vincolante, fa cessare dalla sua data - anche se non accettata dall'amministrazione finanziaria - il corso degli interessi moratori relativi al tributo complementare da liquidarsi sul maggiore valore cosi offerto. (Conf 2804'73, mass n 366365).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 52, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)