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Sez. 2, Sentenza n. 1221 del 12/05/1966 (Rv. 322447 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - ECCEZIONE DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI RINVIO - OMESSA PRONUNZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322447-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - ECCEZIONE DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI RINVIO - OMESSA PRONUNZIA - ESCLUSIONE.*

Non ricorre l'omessa pronuncia su una eccezione concernente un punto decisivo nel caso in cui - annullata dalla Corte di Cassazione la sentenza del giudice di appello, che aveva disatteso l'eccezione di prescrizione per mancato decorso del termine, a causa dell'erroneita del computo di quest'ultimo - la parte, che aveva dedotto nelle precedenti fasi del giudizio la sospensione della prescrizione, non abbia espressamente riproposta la sua eccezione nel giudizio di rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)