Sez. 5, Sentenza n. 3604 del 13/12/1972 Ud. (dep. 08/05/1973) Rv. 124038 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - IMPUTATO DETENUTO CHE RINUNCI A COMPARIRE - PROVVEDIMENTO DI RINVIO PRESO IN ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - NULLITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - IMPUTATO DETENUTO CHE RINUNCI A COMPARIRE - PROVVEDIMENTO DI RINVIO PRESO IN ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - NULLITA.*
L'imputato detenuto il quale rinuncia a comparire deve essere considerato volontariamente assente. In simili casi l'imputato e rappresentato a tutti gli effetti dal difensore. Pertanto il provvedimento di rinvio a udienza fissa o di sospensione del dibattimento esonera il giudice dall'Obbligo della nuova citazione dell'imputato solo quando il provvedimento stesso e preso e letto in presenza del difensore che rappresenta l'imputato a tutti gli effetti. (fattispecie in cui il difensore di fiducia non era presente e non vi era alcuna possibilita di nominarne uno d'ufficio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)