Sez. 5, Sentenza n. 4798 del 24/02/1988 Ud. (dep. 20/04/1988) Rv. 178182 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - IMPUTATO DETENUTO CHE RINUNCIA A COMPARIRE - NUOVA CITAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - IMPUTATO DETENUTO CHE RINUNCIA A COMPARIRE - NUOVA CITAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'imputato detenuto, il quale rinuncia a comparire, deve essere considerato volontariamente assente ed è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore. Pertanto il provvedimento di rinvio ad udienza fissa, equiparabile al rinvio a tempo indeterminato, o quello di sospensione del dibattimento esonera il giudice dall'Obbligo di una nuova citazione dell'imputato, sempre che il provvedimento stesso sia preso e letto in presenza del difensore che rappresenta l'imputato a tutti gli effetti. (V mass n 157260; (V mass n 156095; (V mass n 148681; (Conf mass n 175604; (Conf mass n 124038).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)