Sez. 1, Sentenza n. 5560 del 12/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214699 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Partecipazione del P.M. presso la Pretura istante per l'applicazione della misura in luogo del P.M. presso il Tribunale - Legittimità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Poiché la disposizione prevista dall'art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., riguardante il procedimento di riesame di misura cautelare personale non è estensibile in via analogica al procedimento riguardante il riesame di misura cautelare reale, in quanto l'art. 324, comma settimo, stesso codice, richiama solo i commi nono e decimo, ma non il comma 8-bis dell'art. 309, il pubblico ministero appartenente all'ufficio di procura presso la pretura circondariale che abbia chiesto l'applicazione di una misura cautelare reale non è legittimato a partecipare all'udienza di riesame in luogo del pubblico ministero presso il tribunale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)