Sez. L, Sentenza n. 6032 del 18/04/2012 (Rv. 622274 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Equiparazione dei servizi e dei titoli rispetto al personale delle unità sanitarie locali - Condizioni - Limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
In tema di stato giuridico del personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le disposizioni dell'art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1979 e dell'art. 15-undecies del d.lgs. n. 502 del 1992, aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, prevedono l'adeguamento dell'ordinamento del personale a quello delle unità sanitarie locali quale condizione per l'equiparazione dei servizi e dei titoli ai fini degli esami di idoneità, dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ma non anche ai fini dello sviluppo economico della carriera in caso di assunzione a seguito di pubblico concorso. Né, a tale scopo, è invocabile un principio generale di equiparazione, il quale, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., postula un unico rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le medesime parti o con l'impresa succeduta nel lato passivo ex art. 2112 cod. civ., e non si estende all'ipotesi di distinti rapporti di lavoro, autonomamente istituiti secondo le regole vigenti per le relative assunzioni.
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 25, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 undecies CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)