Sez. L, Sentenza n. 6064 del 06/03/2008 (Rv. 602594 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera - Classificazione degli ospedali ex art. 1 legge n. 132 del 1968 ed equiparazione ex artt. 129 d.P.R. n. 130 del 1969 e 25 d.P.R. n. 761 del 1979 - Applicazione al personale dei principi dell'ordinamento del personale ospedaliero pubblico - Esclusione - Conseguenze - Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
Le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nella disciplina del rapporto del personale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitanti l'attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico; tale qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comporta di per sé l'applicazione a tali rapporti dei principi dell'ordinamento del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non preclude, di conseguenza, l'operatività delle disposizioni dettate dall'art. 2103 cod. civ. in tema di promozione automatica alla qualifica superiore del dipendente per avvenuto esercizio di fatto delle correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 421 art. 4, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 25, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)