Sez. 2, Sentenza n. 2515 del 10/08/1962 (Rv. 253758 - 01)
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - NOTIFICA AL DONANTE - NECESSITA - FORME - DIVERSE DALLA NOTIFICA MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALIDITA - FATTISPECIE.*
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - NOTIFICA AL DONANTE - NECESSITA - FORME - DIVERSE DALLA NOTIFICA MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALIDITA - FATTISPECIE.*
L'acquisizione, da parte del donante, della conoscenza dell'accettazione della donazione deve collegarsi (art 782 cod civ) all'attivita del donatario che, attraverso la notificazione dell'atto di accettazione, intende appunto manifestare il proprio consenso onde rendere perfetta ed operante la fatta donazione. Ma, pur parlando la legge di notificazione, non puo, tuttavia, ritenersi che questa debba, in ogni caso, essere eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, in base alla regola generale del codice processuale civile, dovendo, invece, ritenersi sufficiente altra Forma egualmente idonea allo scopo, altra Forma che valga cioe a documentare la cognizione dell'accettazione. (nella specie l'accettazione era avvenuta con atto pubblico posteriore alla donazione e non notificato al donante, ma con successiva scrittura privata, sottoscritta dal donante e dal donatario, si era fatto espresso riferimento alla donazione ed all'avvenuta accettazione della stessa, e, nel presupposto della perfezione del contratto di donazione, si era precisata la volonta di eseguirlo con determinate modalita ed oneri, a carico del donatario, all'uopo convenuti). (contra 1520/62, V 269/58, 1859/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)