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Sez. 2, Sentenza n. 7821 del 16/04/2015 (Rv. 635042 - 01)

DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE | Mancata notificazione dell'accettazione della donazione - Sussistenza nell'"accipiens" dell'"animus detinendi" e non dell'"animus possidendi" - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635042-01

DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, secondo comma, cod. civ., va riconosciuto in capo all'"accipiens" il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782 com. 2, Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)