Sez. L, Sentenza n. 10855 del 16/08/2000 (Rv. 539613 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Soppressione "ex lege" di un ente previdenziale - Subentro, ex D.Lgs. 479 del 1994, di altro ente nella totalità dei rapporti - Proponibilità del ricorso per cassazione nei confronti dell'ente soppresso - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA
E` inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Inadel (originaria controparte nel giudizio di merito) mediante atto notificato al suo procuratore costituito, dopo la soppressione "ex lege" di detto ente e, quindi, nei confronti di un soggetto non più esistente, anziché nei confronti dell'Inpdap, subentrato "ex lege" nella totalità dei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali (D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 art. 4), dovendo farsi applicazione non già del principio dell'ultrattività del mandato al procuratore costituito, bensì dell'art. 328 cod.proc.civ. che prevede l'interruzione o la proroga del termine secondo che la sentenza sia stata, o meno, notificata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)