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Sez. U, Sentenza n. 10328 del 22/11/1996 (Rv. 500735 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Soppressione "ex lege" di un ente previdenziale - Subentro, ex D.lgs. 479 del 1994, di altro ente nella totalità dei rapporti - Proponibilità del ricorso per cassazione nei confronti dell'ente soppresso - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500735-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. (originaria controparte nel giudizio di merito) mediante atto notificato al suo procuratore costituito, dopo la soppressione "ex lege" di detto ente e, quindi, nei confronti di un soggetto non più esistente, anziché nei confronti dell'I.N.P.D.A.P., subentrato "ex lege" nella totalità dei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali (D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479, art. 4), essendo conoscibili dal ricorrente gli eventi (estinzione del primo ente e successione universale al medesimo del secondo) incidenti sulla capacità dell'originaria controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)