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Sez. 3, Sentenza n. 5708 del 29/10/1981 (Rv. 416399 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - NORMATIVA SPECIALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA DETTATA DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1956 - OPERATIVITÀ NEL SINGOLO CONTRATTO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416399-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - NORMATIVA SPECIALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA DETTATA DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1956 - OPERATIVITÀ NEL SINGOLO CONTRATTO - PRESUPPOSTI.*

L'operatività, nel singolo contratto di trasporto, della normativa speciale sul trasporto internazionale di merci su strada, dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con legge 6 dicembre 1960 n. 1621), postula che le parti contraenti abbiano in tale senso manifestato la loro volontà. Detta normativa, pertanto, non può essere invocata per la prima volta in Sede di legittimità, ove sia mancato nel giudizio di merito un accertamento sulla indicata volontà negoziale per mancata (o, intempestiva) deduzione della relativa questione. (Conf 1034/78, mass n 390378).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1683, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 19/05/1956, Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)