Sez. U, Sentenza n. 1034 del 01/03/1978 (Rv. 390378 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - NORMATIVA SPECIALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA DETTATA DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RICHIAMO PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - NORMATIVA SPECIALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA DETTATA DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RICHIAMO PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'operativita, nel singolo contratto di trasporto, della normativa speciale sul trasporto internazionale di merci su strada, dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960 n 1621), postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestato la loro volonta. Detta normativa, pertanto, non puo essere invocata per la prima volta in Sede di legittimita, ove sia mancato nel giudizio di merito un accertamento sull'indicata volonta negoziale. (V 3983/75, mass n 378270).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1683, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/05/1956, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)