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Sez. 1, Sentenza n. 4291 del 08/05/1996 (Rv. 497480 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Accertamento delle idoneità di un fabbricato all'uso cui è destinato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497480-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

L'accertamento se il fabbricato di nuova costruzione è divenuto atto all'uso al quale è stato destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore, al fine della tassabilità o meno del reddito relativo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, non integra valutazione estimativa, sottratta alla cognizione della Corte d'appello dall'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, non attenendo alla determinazione quantitativa del reddito od alla sua esistenza, bensì alla tassabilità del cespite in base alle sue caratteristiche in relazione a quanto dispone la normativa tributaria, così da involgere, prima ancora che un accertamento di fatto, valutazioni giuridiche, alle quali si accompagna un accertamento dei presupposti di fatto dell'applicazione delle norme tributarie.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)