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Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 12/02/1987 (Rv. 450958 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI FATTI COSTITUENTI I PRESUPPOSTI DELLA APPLICAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE - POTERI DELLA PREDETTA COMMISSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450958-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI FATTI COSTITUENTI I PRESUPPOSTI DELLA APPLICAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE - POTERI DELLA PREDETTA COMMISSIONE.*

Ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, i poteri della commissione centrale si estendono all'accertamento ed alla valutazione dei fatti che costituiscono i presupposti dell'applicazione delle norme tributarie e, quindi, del ricorso al metodo induttivo di accertamento, ma non anche all'accertamento di quelli che siano semplicemente strumentali al fine della quantificazione della base imponibile, per cui tali accertamenti correttamente vanno rimessi alla commissione di secondo grado. (V 497/86, mass n 444091; (V 4464/83, mass n 429348; (V 2484/82, mass n 420348).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)