Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015 (Rv. 634399 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI | Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opponibilità ai terzi - Sussistenza - Pignoramento presso terzi successivamente promosso da altro creditore ex art. 543 cod. proc. civ. - Dichiarazione del terzo pignorato di aver già eseguito l'ordine di pagamento diretto - Carattere negativo della dichiarazione - Sussistenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il vincolo nascente dall'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è opponibile ai terzi e preclude, qualora l'ordine sia stato eseguito dal terzo, azioni esecutive concorrenti di altri creditori sulle medesime somme, sicché, nella successiva espropriazione ordinaria avente ad oggetto lo stesso credito, la dichiarazione del terzo pignorato di aver ottemperato all'ordine di pagamento e di continuare a pagare all'agente della riscossione alle rispettive scadenze, va considerata come negativa, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., fino a concorrenza del credito azionato nella procedura speciale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 550
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)