Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011 (Rv. 620288 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - INTERVENTO DI TERZI - EFFETTI | Pignoramento verso terzi per crediti tributari - Ordine di pagamento diretto al terzo debitore - Debitore in liquidazione coatta amministrativa - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - INTERVENTO DI TERZI - EFFETTI
In caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore, intimato per credito tributario dall'esattore, ai sensi dell'art. 72 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)