Sez. L, Sentenza n. 7505 del 12/08/1997 (Rv. 506697 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Vigenza delle relative norme a seguito della legge n. 353 del 1990 - Sussistenza - Proponibilità - Presupposti.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Le norme sul regolamento di competenza d'ufficio non sono state abrogate per effetto della riforma del processo civile di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modificazioni e il relativo conflitto di competenza che ne costituisce il presupposto insorge allorquando, a seguito della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza per ragione di materia, o di territorio nei casi cui all'art. 28 cod. proc. civ., del giudice adito, il giudice dichiarato competente - e dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta - ritenga a sua volta di non essere munito di competenza, per essere competente il primo (come nella specie), oppure un altro giudice, sotto il profilo della materia o del territorio inderogabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)