Sez. L, Sentenza n. 2501 del 21/03/1997 (Rv. 503154 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Configurabilità anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 38 cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 353 del 1990 - Attivazione del regolamento anche in grado di appello - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Anche a seguito delle modifiche introdotte al testo dell'art. 38 cod. proc. civ. dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 (recante provvedimenti urgenti per il processo civile), è pienamente ammissibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza (ancorché il conflitto di competenza verta fra due giudici d'appello), stante la mancata abrogazione degli artt. 44 e 45 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)