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Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 07/07/1979 (Rv. 400359 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - GARANZIA PER IL PAGAMENTO - DEPOSITO CAUZIONALE - LIMITI PREVISTI DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - PATTUIZIONI CONTRARIE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1979-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400359-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - GARANZIA PER IL PAGAMENTO - DEPOSITO CAUZIONALE - LIMITI PREVISTI DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - PATTUIZIONI CONTRARIE - NULLITA.*

La norma contenuta nell'art 4 della legge n 841 del 1973 - la quale, riproducendo sostanzialmente la disposizione dell'art 9 della legge n 833 del 1969, sancisce il divieto di un deposito cauzionale superiore a due mensilita del canone di locazione - deve essere considerata di natura imperativa e, quindi, intesa nel senso che ogni pattuizione contraria deve ritenersi nulla.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)